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Sez. 1, Sentenza n. 933 del 07/10/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171663 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO SOGGETTIVO E MATERIALE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171663-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO SOGGETTIVO E MATERIALE - INDIVIDUAZIONE.*

L'elemento subiettivo del reato di commercio di sostanze alimentari nocive è costituito dal dolo generico, consistente nella volontarietà e consapevolezza nell'autore dell'atto di commercio, o di destinazione al consumo, del pericolo alla salute pubblica insito nelle sostanze alimentari oggetto di commercio, o comunque, di destinazione al consumo. Il bene giuridico tutelato è la salute pubblica, cosicché l'elemento materiale che integra il reato in esame deve consistere in sostanze alimentari oggetto di commercio o destinate al consumo, che abbiano attitudine concreta e fondata su elementi obiettivi ad arrecare il detto nocumento. (V mass n 139323; (V mass n 139325; (V mass n 137933).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)