Sez. 1, Sentenza n. 933 del 07/10/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171663 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO SOGGETTIVO E MATERIALE - INDIVIDUAZIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO SOGGETTIVO E MATERIALE - INDIVIDUAZIONE.*
L'elemento subiettivo del reato di commercio di sostanze alimentari nocive è costituito dal dolo generico, consistente nella volontarietà e consapevolezza nell'autore dell'atto di commercio, o di destinazione al consumo, del pericolo alla salute pubblica insito nelle sostanze alimentari oggetto di commercio, o comunque, di destinazione al consumo. Il bene giuridico tutelato è la salute pubblica, cosicché l'elemento materiale che integra il reato in esame deve consistere in sostanze alimentari oggetto di commercio o destinate al consumo, che abbiano attitudine concreta e fondata su elementi obiettivi ad arrecare il detto nocumento. (V mass n 139323; (V mass n 139325; (V mass n 137933).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)