Sez. 3, Sentenza n. 1992 del 30/10/2017 Ud. (dep. 18/01/2018) Rv. 272094 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio del dibattimento su richiesta del pubblico ministero - Mancata espressa adesione della difesa dell'imputato - Dichiarazione di "nulla opporre" - Sospensione del termine di prescrizione - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il rinvio del dibattimento su richiesta del pubblico ministero non dà luogo a sospensione dei termini di prescrizione del reato, quando la difesa dell'imputato non abbia espressamente aderito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)