diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11100 del 14/02/2017 Ud. (dep. 08/03/2017) Rv. 269687 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile - Dichiarazione del difensore dell'imputato di "nulla opporre" - Sospensione del corso della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269687-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile (nella specie per assumere l'esame delle persone offese non presenti) non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)