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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22480 del 09/09/2019 (Rv. 655082 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999 - Rispettivo ambito temporale di applicazione.
Stato
decisa il 2019-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655082-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza, che l'art. 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999 ha fissato in quarantotto mesi dalla data del versamento - in luogo dei diciotto previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario e non quando, a quella data, sia già scaduto, essendosi, in tal caso, esaurito il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria; pertanto, per i versamenti già effettuati all'entrata in vigore della novella del 1999 assume rilievo, ai fini del prolungamento del termine, la pendenza del termine previgente e non la pendenza di una lite nella quale si discuta della tempestività dell'istanza di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 1 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)