Sez. 5 - , Ordinanza n. 6809 del 11/03/2020 (Rv. 657400 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1 c. 5 della l. n. 133 del 1999 - Rispettivo ambito temporale di applicazione - Domanda presentata da chi ha effettuato il versamento diretto ovvero dal percipiente - Decorrenza del termine di decadenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza, che l'art. 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999 ha fissato in quarantotto mesi dalla data del versamento - in luogo dei diciotto previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario e non quando, a quella data, sia già scaduto, essendosi, in tal caso, esaurito il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Il nuovo maggior termine decorre, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato dal sostituto d'imposta, dal 18.5.1999, come previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999, mentre, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato direttamente dal percipiente, dall'1.1.2001, come stabilito dall' art. 34, comma 6, l. n. 388 del 2000.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)