Sez. L, Sentenza n. 7740 del 17/05/2003 (Rv. 563245 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Natura del rapporto - Accertamento - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a musicisti "contrattisti" dell'Orchestra Regionale della Toscana.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti relativi alla differenziazione fra i due diversi tipi di rapporto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in cassazione se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al rapporto di lavoro di musicisti "contrattisti" dell'Orchestra Regionale della Toscana, aveva escluso la subordinazione ritenendo come elementi decisivi l'assenza di un vincolo di esclusiva e la non sottoposizione a poteri disciplinari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)