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Sez. 1, Sentenza n. 99 del 26/01/1966 Ud. (dep. 16/05/1966) Rv. 101407 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IMPOSIZIONE DEL VERSAMENTO DI SOMME RIVOLTA DAL LADRO AL DERUBATO PER LA RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1966-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101407-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IMPOSIZIONE DEL VERSAMENTO DI SOMME RIVOLTA DAL LADRO AL DERUBATO PER LA RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Quando il ladro imponga al derubato il versamento di una somma come condizione per rientrare in possesso della cosa sottrattagli e configurabile il reato di estorsione perche la costrizione e costituita dalla minaccia implicita, fatta al derubato, di fargli perdere definitivamente la cosa stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)