Sez. 1, Sentenza n. 11924 del 10/05/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156655 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - SOMMA PRETESA E RICEVUTA DAL LADRO PER RESTITUIRE LA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - SOMMA PRETESA E RICEVUTA DAL LADRO PER RESTITUIRE LA REFURTIVA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Si configura il delitto di estorsione nella ricezione di una somma di danaro quale condizione posta per restituire la refurtiva. (nella specie l'imputato aveva dedotto che la richiesta di danaro, esaudita dalla vittima, era stata rivolta al derubato nella semplice speranza di essere accolta, ma con l'intenzione di restituire comunque la cosa rubata, anche se il danaro non fosse stato usato quale corrispettivo della restituzione). (V mass n 154147; (V mass n 148762; (V mass n 142686; (V mass n 121511; (V mass n 121062; (V mass n 116069; (V mass n 105903; (V mass n 101407, sulla semplice richiesta di versamento della somma di denaro).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)