Sez. 2, Sentenza n. 2192 del 30/05/1975 (Rv. 375970 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La facolta del giudice di compensare fra le parti le spese del giudizio e limitata soltanto dal divieto di porle, sia pure parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. (V 1029/72, mass n 357383; 283/70, mass n 346151; (V 209/67, mass n 325960).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)