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Sez. U, Sentenza n. 209 del 24/01/1967 (Rv. 325960 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - COMPENSABILITA DELLE SPESE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325960-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - COMPENSABILITA DELLE SPESE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il principio regolatore della disciplina dell'attribuzione dell'Onere delle spese giudiziarie e in funzione della soccombenza della lite, non considerata partitamente per ciascun grado ma in relazione all'esito finale. Detta attribuzione, con il solo limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la loro eventuale compensazione e incensurabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)