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Sez. 1, Sentenza n. 1433 del 09/07/1965 (Rv. 312710 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312710-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il problema della qualificazione giuridica di un negozio si risolve normalmente in due distinte operazionì la prima concretantesi nella identificazione degli elementi costitutivi dell'attivita negoziale e delle finalita pratiche perseguite dalle partì la seconda consistente nella attribuzione del nomen iuris, previa interpretazione sul piano giuridico degli elementi precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la prima e sottratta al Sindacato di legittimita, poiche il giudice di merito non puo incorrere che in errori di fatto nel corso dell'indagine diretta a ricostruire la comune volonta delle parti, l'altra e invece, soggetta a quel Sindacato, perche la sussunzione del fatto nello schema legale implica la soluzione di un problema giuridico, onde al riguardo e possibile un errore di diritto dipendente dalla discordanza tra gli elementi accertati e quelli della legge in relazione al negozio configurato. (Conf. 2509/63, 3077/62, 2138/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)