Sez. 3, Sentenza n. 3042 del 25/10/2002 Ud. (dep. 22/01/2003) Rv. 223288 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali - Al fine di effettuare il pagamento delle retribuzioni - Reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, si configura anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso i versamenti al fine di privilegiare la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, atteso che la carenza di mezzi finanziari, dalla quale derivi non l'impossibilità materiale di corrispondere le retribuzioni ma solo quella di versare i citati contributi, non influisce sulla struttura oggettiva del reato di cui al citato art. 2, comma 2, della legge n. 683 del 1983.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)