Sez. 3, Sentenza n. 21920 del 19/04/2002 Ud. (dep. 06/06/2002) Rv. 221980 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali - Mancato pagamento delle retribuzioni - Reato di cui all'art. 2 legge n. 283 del 1983 - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) è configurabile anche in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, atteso che il riferimento alle ritenute operate sulla retribuzione si deve interpretare quale indicazione di un criterio di calcolo per la quantificazione degli importi da versare, sussistendo l'obbligo del versamento anche in caso di mancata corresponsione della retribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)