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Sez. 1, Sentenza n. 7418 del 07/02/1978 Ud. (dep. 10/06/1978) Rv. 139349 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DELL'IMPUTATO DI RIMBORSARE LE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139349-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DELL'IMPUTATO DI RIMBORSARE LE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - CONDIZIONI.*

L'Obbligo dell'imputato di rimborsare le spese sostenute dalla parte civile nei giudizi di impugnazione e regolato dal principio della soccombenza, che deve essere stabilita con riferimento alla impugnazione proposta dall'imputato ed al correlativo interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio per far valere i propri diritti contrastanti con i motivi di gravame. Ove risulti, quindi, che l'imputato abbia ingiustamente dato causa alle spese della parte civile, deve farsi luogo alla condanna alla rifusione delle spese stesse. (nel caso di specie l'imputato e stato ritenuto soccombente nei confronti della parte civile considerato che il giudizio si e concluso con il rigetto dei motivi concernenti la sua responsabilita e con l'accoglimento di un motivo subordinato che - attinendo alla applicazione delle attenuanti generiche richieste con riferimento a situazioni e modalita dei fatti che, riflettendosi sulla ritenuta gravita dei reati, potranno condurre, nel giudizio di rinvio, ad una eventuale riduzione della pena - non incide sugli interessi della parte civile; come, invece, si sarebbe verificato nell'ipotesi di riconoscimento di attenuanti - quali, ad esempio, quelle previste dai numeri due e cinque dell'art 62 cod pen - che la stessa parte civile avrebbe avuto interesse a contrastare).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)