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Sez. 2, Sentenza n. 4413 del 13/02/1984 Ud. (dep. 10/05/1984) Rv. 164157 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DI SPESE ED ONORARI A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164157-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DI SPESE ED ONORARI A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - CONDIZIONI.*

Nel giudizio di impugnazione l'imputato è soccombente (e quindi tenuto al pagamento alla parte civile delle spese ed onorari del grado) non solo quando sia stato condannato o sia stato rigettato il suo gravame, ma in ogni caso in cui le sue doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità siano state disattese e dal mancato accoglimento non risulti compromesso il diritto della parte civile che, intervenuta nel giudizio, abbia avuto in sostanza un esito favorevole. (nella fattispecie l'imputato, condannato in primo grado aveva chiesto in appello l'assoluzione per insufficienza di prove. Il giudice del gravame aveva applicato la amnistia e non aveva condannato l'imputato alle spese e agli onorari della parte civile in appello). (V mass n 156936; (V mass n 139349; (Conf mass n 122884; (Conf mass n 117065; (contra mass n 161152; (contra mass n 160596).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)