Sez. 5, Sentenza n. 25721 del 09/12/2009 (Rv. 610992 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Motivazione "per relationem" - Rinvio alle conclusioni contenute in atti della sequenza procedimentale - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
L'avviso di accertamento, costituendo l'atto amministrativo finale del procedimento di imposizione tributaria, può essere il risultato dell'esercizio di un potere frazionato fra più uffici amministrativi che agiscano in proprio o per delega. Ne deriva che esso è legittimamente adottato quando la sua motivazione rinvii "per relationem" ai risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali, purchè essi siano trasfusi in atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto non adeguatamente motivato un avviso di accertamento che, ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, rinviava ad un altro avviso di accertamento, emesso ai fini dell'imposta di registro, con cui era stato rettificato il valore dell'avviamento in relazione ad una cessione di azienda).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)