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Sez. 5, Sentenza n. 26683 del 18/12/2009 (Rv. 610991 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Atto richiamato - Conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente - Limiti - Funzione integrativa della motivazione dell'atto impositivo - Necessità - Conseguenti oneri probatori a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610991-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di motivazione degli avvisi di accertamento (nella specie, per INVIM), l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)