Sez. 5, Ordinanza n. 45726 del 22/09/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 233213 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Legittimazione della parte civile a partecipare alla udienza di riesame - Condizioni - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.324 cod.proc.pen., prospettata in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la parte civile tra i soggetti legittimati a ricevere l'avviso di fissazione della udienza del riesame avverso la misura cautelare reale. (In motivazione la Corte ha osservato che il combinato disposto degli artt. 322 comma primo e 324 comma sesto cod. proc. pen. comporta che tale diritto è riconoscibile condizionatamente alla comprovata esistenza di un concreto interesse a ottenere la restituzione del bene e che, al di fuori di tale ipotesi, la mancata previsione di legittimazione dipende da una scelta del legislatore, giustificata dal fatto che ogni diverso interesse della persona offesa appare sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nell'ambito del processo civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)