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Sez. 1, Sentenza n. 4695 del 07/07/1997 Cc. (dep. 30/07/1997) Rv. 208341 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Avviso dell'udienza - È dovuto anche alla parte civile che abbia chiesto e ottenuto il sequestro conservativo.
Stato
decisa il 1997-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208341-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La parte civile, a richiesta della quale sia stato adottato un provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell'imputato, ai sensi dell'art. 316, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere avvisata, quale persona "interessata", ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma sesto, prima parte, e 127, comma primo, cod. proc. pen., della udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame che avverso detto provvedimento sia stata avanzata dall'imputato, nulla rilevando in contrario che il citato art. 324, comma sesto, seconda parte, cod. proc. pen. indichi come destinatari dell'avviso soltanto il pubblico ministero, il difensore e chi ha proposto la richiesta (di riesame); si tratta, infatti, di indicazione da ritenere non esaustiva, in quanto chiaramente basata sul presupposto che il riesame si collochi ancora nella fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di costituzione di parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)