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Sez. L, Sentenza n. 17629 del 28/07/2010 (Rv. 614260 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Prescrizione dei crediti del lavoratore - Artt. 2948 n.4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966) - Non decorrenza in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale - Limiti - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ. - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614260-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948 n.4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966), secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ., la cui prescrizione (decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale) decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2955 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2956 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)