Sez. 3, Sentenza n. 12699 del 25/05/2010 (Rv. 613040 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Fatto illecito - Risarcimento del danno - Decorso della prescrizione - Dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno - Criteri.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)