diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 277 del 10/02/1967 Ud. (dep. 29/04/1967) Rv. 104061 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - DISEGNO CRIMINOSO - NOZIONE - DIFFERENZA DALL'ABITUALITA O DALLA TENDENZA A DELINQUERE - INCRIMINAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO.*
Stato
decisa il 1967-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104061-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - DISEGNO CRIMINOSO - NOZIONE - DIFFERENZA DALL'ABITUALITA O DALLA TENDENZA A DELINQUERE - INCRIMINAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO.*

L'unicita del disegno criminoso che caratterizza il reato continuato non puo identificarsi con l'abitualita al delitto o con la tendenza ad una specifica Forma di delinquenza, ma ricorre quando le diverse azioni od omissioni siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel quadro del disegno criminoso, nel senso che, fin da quando si commette la prima Azione, gia siano in quel disegno deliberate tutte le altre, come parti di un tutto unico. Questo nesso che tiene Unite le varie azioni criminose si rompe ove l'imputato sia gia stato incriminato per il primo fatto delittuoso, sicche la consumazione del secondo reato, relativa alla stessa norma di legge, si configura come effetto di un secondo disegno criminoso non legato al primo da nessun nesso di continuita, in quanto frutto di una seconda ideazione delittuosa. (prima parte. Sulla nozione del disegno criminoso, V 103303, 103746, anno 1967, ed ivi citate. Seconda parte. Sull'effetto interruttivo della continuazionè per la denuncia, Conf 100850, anno 1966' per la contestazione della polizia giudiziaria, Conf 103780, anno 1967, e, in contravvenzioni stradali, 101236, 102572, anno 1966' per sentenza di condanna, Conf 103398, anno 1967' 101784, 102314, anno 1966, ed ivi citate, e contra, in contravvenzione stradale, 101477, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)