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Sez. 5, Sentenza n. 163 del 27/01/1967 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103780 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL DISEGNO CRIMINOSO - CONTESTAZIONE DI REATO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103780-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL DISEGNO CRIMINOSO - CONTESTAZIONE DI REATO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SUFFICIENZA.*

Per interrompere il vincolo della continuazione non e necessaria una sentenza passata in cosa giudicata, ma e sufficiente anche la contestazione del reato da parte della polizia giudiziaria. Tali evenienze sconvolgono l'iniziale unitario disegno criminoso, creano una decisa frattura nella esecuzione del disegno stesso e richiedono un nuovo impulso per superare le inibizioni che da detti fatti scaturiscono. (Conf, in tema di contestazione di contravvenzione stradale, 101236, 102572, e, per lo stesso effetto connesso alla denuncia, 100850, anno 1966. Per l'esclusione della continuazione in fatto commesso dopo sentenza di condanna, Conf 103398, anno 1967' 102314, anno 1966, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)