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Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 17/10/1962 (Rv. 254454 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE DALLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - PRECEDENTE ASTENSIONE DEL GIUDICE COME ISTRUTTORE - IRRILEVANZA - LIMITI - DIRETTO INTERESSE DEL GIUDICE NELLA CAUSA.*
Stato
decisa il 1962-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254454-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE DALLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - PRECEDENTE ASTENSIONE DEL GIUDICE COME ISTRUTTORE - IRRILEVANZA - LIMITI - DIRETTO INTERESSE DEL GIUDICE NELLA CAUSA.*

L'inosservanza, da parte del giudice, dell'Obbligo di astenersi dal partecipare alla decisione della causa, non si riflette sulla validita della sentenza, per cui il motivo di astensione, che la parte non ha fatto valere in via di ricusazione, non puo essere invocata come motivo di nullita della sentenza in Sede di gravame; e a tale principio che non soffre eccezione solo perche il giudice si sia precedentemente astenuto come istruttore, si deve derogare solo nel caso previsto dall'art 51 n 1 cod proc civ, in cui il giudice ha diretto interesse nella causa. (Conf 987/62, 420/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)