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Sez. L, Sentenza n. 1142 del 14/02/1983 (Rv. 425921 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ ANCHE A SEGUITO DI ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDANNA AL RISARCIMENTO PRONUNCIATA PER LA SEMPLICE PROSPETTAZIONE DI TESI GIURIDICHE POI RICONOSCIUTE ERRATE DAL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425921-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ ANCHE A SEGUITO DI ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDANNA AL RISARCIMENTO PRONUNCIATA PER LA SEMPLICE PROSPETTAZIONE DI TESI GIURIDICHE POI RICONOSCIUTE ERRATE DAL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

La condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. - la quale è possibile, con riguardo ai danni che derivino dal giudizio in Sede di legittimità, anche a carico della parte che abbia proposto istanza di regolamento di Competenza, che concretizza un giudizio d'impugnazione - non può essere pronunciata per la semplice prospettazione di tesi giuridiche poi riconosciute errate dal giudice, in quanto tale prospettazione non dà luogo, di per sè stessa, ad un comportamento sleale e fraudolento rilevante ai fini della condanna suddetta. (V 4781/81, mass n 415483; (V 3501/80, mass n 407336; (V 3552/78, mass n 393052; (V 1590/77, mass n 386829; (V 709/76, mass n 379357; (V 3083/62, mass n 254454).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)