Sez. U, Sentenza n. 7120 del 29/07/1994 (Rv. 487582 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Incompatibilità con l'esercizio della libera professione - Sopravvenienza della legge n. 142 del 1990 - Influenza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)
L'art. 241, terzo comma, del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, che, per gli impiegati comunali e provinciali, prevede - con norma rilevante anche ai fini del divieto d'iscrizione all'albo professionale dei geometri ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - un'incompatibilità assoluta fra le qualità d'impiegato e l'esercizio della libera professione, è applicabile, ai sensi dell'art. 59 n. 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (sull'ordinamento delle autonomie locali) e in mancanza della disciplina prevista dal precedente art. 51 n. 8, anche dopo l'entrata in vigore di tale legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)