Sez. 2, Sentenza n. 1506 del 12/02/1998 (Rv. 512565 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Portata - Attività professionale a favore dell'Amministrazione di appartenenza - Ammissibilità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)
L'art. 241, terzo comma, della legge comunale e provinciale, n. 383 del 1934, dispone, tra l'altro, che, con la qualità di impiegato comunale o provinciale, sia incompatibile qualunque impiego privato e l'esercizio di qualunque libera professione, commercio o industria. Una tale incompatibilità non viene meno quando l'attività professionale sia eventualmente effettuata a favore dell'Amministrazione di appartenenza, in quanto, a parte la limpida latitudine dell'espressione letterale della norma, essa è stabilita - fra l'altro - sia per rafforzare gli obblighi di fedeltà e di diligenza del pubblico impiegato, al cui migliore adempimento, di certo, non gioverebbe, la possibilità di ottenere incarichi professionali, quand'anche dall'amministrazione medesima, sia per evitare centri di interessi alternativi all'ufficio pubblico rivestito
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)