Sez. 1, Sentenza n. 14969 del 02/07/2007 (Rv. 597752 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Ricorso successivo al primo - Ricorso incidentale tardivo - Configurabilità - Conseguenze - Ammissibilità - Condizioni - Termine ex art. 371 cod. proc. civ. - Osservanza - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI
Poichè l'impugnazione proposta per prima assume carattere ed effetti di impugnazione principale, e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le successive impugnazioni eventualmente proposte contro la medesima sentenza, il ricorso per cassazione successivo al primo assume sempre carattere incidentale, ed è pertanto ammissibile se proposto entro il termine di cui all'art. 371 cod. proc. civ., anche qualora non risulti rispettato il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., configurandosi in tal caso come impugnazione incidentale tardiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)