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Sez. L, Sentenza n. 9651 del 13/06/2012 (Rv. 622750 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SANZIONI DISCIPLINARI | Estinzione del rapporto ex art. 32 quinquies cod. pen. - Applicazione nel procedimento penale già in corso all'entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 - Esclusione - Conseguenze - In caso di applicazione illegittima "ratione temporis" ai danni del dirigente pubblico - Ripristino del rapporto con effetto "ex tunc" - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622750-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la sanzione accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego prevista dall'art. 32 quinquies cod. pen., introdotto dall'art. 5 della legge n. 97 del 2001, non si applica, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, nel procedimento penale già in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. Ne consegue che il rapporto di lavoro del dirigente pubblico, illegittimamente licenziato, senza preventiva contestazione disciplinare, in forza dell'automatico effetto civilistico della sanzione accessoria, viceversa inapplicabile "ratione temporis", deve essere ripristinato con effetto "ex tunc", ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, richiamato dall'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo quindi l'amministrazione adempiere tutte le relative obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 32 quinquies, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)