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Sez. U, Sentenza n. 4893 del 08/03/2006 (Rv. 587171 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587171-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc.pen. operata dall'art.1 della legge n.97 del 2001 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 10 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della citata legge, l'efficacia di giudicato - nel giudizio disciplinare - della sentenza penale di assoluzione non è più limitata a quella dibattimentale ed è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione perché "il fatto non sussiste" e "l'imputato non l'ha commesso", a quella del "fatto non costituisce reato". Ne consegue che, qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)