Sez. 2, Sentenza n. 2021 del 23/07/1966 (Rv. 323943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - INTIMAZIONE DEL PREAVVISO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - INTIMAZIONE DEL PREAVVISO.*
Il termine di impugnazione, previsto dall'art. 2113 cod.civ., decorre normalmente dalla cessazione del rapporto di lavoro e solo eccezionalmente da quello della rinunzia o transazione, se intervenute successivamente. Qualora sia stato intimato preavviso di licenziamento(rapporto di lavoro a tempo indeterminato con possibilita di recesso ad nutum), con continuazione delle prestazioni del lavoratore, e la liquidazione dei diritti del prestatore d'opera avvenga prima della scadenza del preavviso, la decorrenza del termine di impugnazione non viene anticipata, nonostante che il lavoratore debba ritenersi ormai libero da coazione nelle sue determinazioni. Anche in dipendenza del termine di preavviso, con continuazione delle prestazioni del lavoratore, puo verificarsi, con l'accettazione della residua indennita sostitutiva del preavviso, la risoluzione immediata consensuale del rapporto, rilevante ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 2113 cod.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)