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Sez. 2, Sentenza n. 2190 del 20/06/1969 (Rv. 341519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TRANSAZIONI - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TRANSAZIONI - TERMINE - DECORRENZA.*

A norma dell'art. 2113 cod.civ. il termine di tre mesi dato per l'impugnazione della transazione decorre dal momento della stipulazione del negozio transattivo e non gia da quello della sua esecuzione, anche se, nella maggioranza dei casi, i due momenti vengono a coincidere. (V. 2021-66, massima n. 323943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)