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Sez. U, Sentenza n. 16626 del 27/07/2007 (Rv. 598252 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Capo di incolpazione - Impropria formulazione, sotto forma esemplificativa, di plurimi comportamenti addebitati al magistrato incolpato - Limitazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento - Condanna pronunciata dal giudice disciplinare solo per alcuni dei fatti addebitati - Deduzione dell'intervenuto mutamento dell'incolpazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598252-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati (nella specie ricadente sotto il vigore della normativa antecedente alla nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 109 del 2006), è da considerarsi validamente formato e non affetto da indeterminatezza - anche in virtù del rispetto del principio generale di conservazione degli atti, quando siano idonei a produrre gli effetti tipici ad essi ricollegabili - il capo di incolpazione che contenga la contestazione di uno o più comportamenti disciplinarmente rilevanti, ancorché impropriamente formulati a mò di esempio, risultando tale modalità comunque idonea a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa dello stesso incolpato, con riferimento agli addebiti specificamente individuati, restando poi naturalmente affidato al giudice del merito disciplinare stabilire se quei fatti, nella loro individuale e puntuale materialità, siano o meno sufficienti ad integrare l'illecito disciplinare. All'esito del compimento di questo accertamento e della valutazione dei singoli episodi contestati il giudice disciplinare può, ovviamente, pervenire a pronunciare condanna per una parte sola dei fatti imputati che siano rimasti riscontrati, senza potersi ritenere che tale giudizio configuri un inammissibile mutamento dell'incolpazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)