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Sez. U, Sentenza n. 27172 del 20/12/2006 (Rv. 593736 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Correlazione fra accusa contestata e sentenza - Necessità - Fondamento - Garanzia del contraddittorio e della piena difesa dell'incolpato - Fatto contestato - Nozione - Riferimento al complesso degli elementi portati a conoscenza dell'incolpato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593736-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la necessaria correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza, imposta dall'art. 34 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità, dell'art. 477 del previgente cod. proc. pen., mira allo scopo di garantire il contraddittorio, portando a conoscenza del responsabile i fatti che gli vengono addebitati, e di consentirgli così un'adeguata difesa: per fatto contestato deve pertanto intendersi, in relazione alla predetta "ratio", non solo quello indicato specificamente nel capo di incolpazione ma quanto risulta da tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'incolpato, e sui quali lo stesso è stato messo in grado di difendersi. (Nella specie, essendo stato contestato all'incolpato di aver richiesto l'intervento dei carabinieri a seguito di un diverbio insorto con il cancelliere, nonché di aver presentato osservazioni ad una proposta di modifica tabellare fondate su affermazioni rivelatesi totalmente destituite di fondamento, la S.C. ha ritenuto che non comportasse una violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza l'avvenuta specificazione, da parte di quest'ultima, delle ragioni e dei termini del predetto contrasto, né la stigmatizzazione dei toni e delle espressioni usati nelle osservazioni presentate dall'incolpato, avendo quest'ultimo potuto articolare compiutamente le proprie deduzioni difensive).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)