Sez. 3, Sentenza n. 287 del 20/01/1989 (Rv. 461447 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - STIPULAZIONE FRA CONCEDENTE E TERZO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREZZO OVVERO DI FORMULAZIONE DI SERIA OFFERTA DI ESSO - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO, ANCHE D'UFFICIO, DELLA SUSSISTENZA DI DETTI ADEMPIMENTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - STIPULAZIONE FRA CONCEDENTE E TERZO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREZZO OVVERO DI FORMULAZIONE DI SERIA OFFERTA DI ESSO - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO, ANCHE D'UFFICIO, DELLA SUSSISTENZA DI DETTI ADEMPIMENTI.*
Il coltivatore avente diritto alla prelazione agraria, il quale dichiari di voler acquistare il fondo in accettazione della denuntiatio del proprietario, non può pretendere la stipulazione del contratto di vendita a suo favore se non abbia adempiuto tempestivamente l'Obbligo di pagamento del prezzo o non abbia fatto seria offerta di esso entro il termine di tre mesi (salva la sospensione di un anno nel caso di domanda di mutuo). La sussistenza di detti essenziali adempimenti deve essere accertata, anche d'ufficio, dal giudice. (V 2886/82, mass n 420775, sulla prima parte; (Conf 93/80, mass n 403469, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)