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Sez. 3, Sentenza n. 93 del 07/01/1980 (Rv. 403469 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - STIPULAZIONE FRA CONCEDENTE E TERZO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE - ONERE A SUO CARICO.*
Stato
decisa il 1980-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403469-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - STIPULAZIONE FRA CONCEDENTE E TERZO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA DEL FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE - ONERE A SUO CARICO.*

Quando sia stipulato fra il concedente ed il terzo un preliminare di vendita del fondo, il coltivatore avente diritto alla prelazione, il quale dichiari di voler acquistare il fondo, in accettazione della denuntiatio del proprietario, non puo pretendere la stipulazione di un altro preliminare, ne la stipulazione del contratto definitivo se non abbia adempiuto tempestivamente l'Obbligo di pagamento del prezzo o non abbia fatto seria offerta di esso. Solo dopo questo essenziale adempimento il coltivatore puo pretendere la stipula del contratto definitivo, in esecuzione dell'Obbligo assunto dal concedente con il preliminare, ovvero la riproduzione delle dichiarazioni negoziali in un atto pubblico, qualora anche il contratto preesistente fosse una compravendita definitiva. (V 2870/78, mass n 392297; (V 2491/78, mass n 391862; (V 143/78, mass n 389442).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)