Sez. 2, Sentenza n. 898 del 22/03/1968 (Rv. 332236 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - FONDAMENTO - TITOLO CONTRARIO - ELEMENTI CONTRASTANTI CON L'ESISTENZA DI UN CONDOMINIO - SUFFICIENZA - BENE DESTINATO ALL'USO E AL GODIMENTO ESCLUSIVO DI UNA PARTE DELL'EDIFICIO - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - FONDAMENTO - TITOLO CONTRARIO - ELEMENTI CONTRASTANTI CON L'ESISTENZA DI UN CONDOMINIO - SUFFICIENZA - BENE DESTINATO ALL'USO E AL GODIMENTO ESCLUSIVO DI UNA PARTE DELL'EDIFICIO - ESCLUSIONE.*
Per vincere la presunzione di comunione posta nell'art. 1117 cod. civ. non e indispensabile una esplicita pattuizione contenuta nel titolo costitutivo del condominio, ma e sufficiente che da detto titolo emergano elementi tali che siano in contrasto con la reale esistenza di un diritto di condominio o col legittimo Esercizio di esso. Di regola quelle parti dell'edificio, cui si riferisce la presunzione di comunione, condizionano l'esistenza dell'edificio medesimo o sono destinate permanentemente all'uso e al godimento comune il che costituisce la ratio che sta a base della presunzione. Ma se il bene, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso e al godimento di una parte dell'immobile che formi oggetto di un autonomo diritto di proprieta, vien meno il presupposto della presunzione, giacche la destinazione particolare vince la presunzione di comunione alla stessa stregua di un titolo contrario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)