Sez. 2, Sentenza n. 297 del 05/02/1971 (Rv. 349790 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - TITOLO CONTRARIO - RISULTANZA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE DEL TITOLO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - TITOLO CONTRARIO - RISULTANZA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE DEL TITOLO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Per vincere la presunzione di comunione prevista dall'art 1117 cod civ non e indispensabile una esplicita pattuizione contenuta nel titolo costitutivo del condominio, ma e sufficiente che da detto titolo emergano elementi univoci tali che siano in contrasto con la reale esistenza di un diritto di condominio o con il legittimo Esercizio di esso. L'interpretazione, a tal fine, del titolo negoziale, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretta da motivazione congrua, immune da vizio logico o da errore di diritto. (V 2328'69 mass n 341746, 1167'69 mass n 339748, 4058'68 mass n 337688, 898'68 mass n 332236, 1220'66 mass n 322443, 1348'67 mass n 327940).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)