Sez. 5, Sentenza n. 3335 del 13/01/1999 Ud. (dep. 15/03/1999) Rv. 212866 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI | Riunione dei procedimenti - Difensore nominato in alcuni di essi - Legittimazione a chiedere la riunione - Fondamento.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI
Il difensore di fiducia, nominato solo per alcuni procedimenti, aventi ad oggetto reati connessi, deve intendersi legittimato a chiedere la riunione e la trattazione, nel medesimo dibattimento, di tutti i procedimenti relativi e, conseguentemente, a difendere il suo assistito (al pari di quanto avviene quando, ai sensi dell'art 517 comma 1 cod. proc. pen., nel corso della istruzione dibattimentale, si profila la sussistenza di un reato connesso, non ancora contestato all'imputato) da tutte le imputazioni, attraverso le quali si articola la ipotizzata continuazione, senza necessità di ulteriore, esplicita nomina di fiducia da parte dell'interessato. Invero, oltre a soddisfare criteri di evidente economia processuale, in tal modo si assicura all'imputato o all'indagato una difesa più efficace e più garantita ad opera di un difensore, già da lui prescelto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)