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Sez. 3, Sentenza n. 1783 del 09/06/1972 (Rv. 358755 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA - INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONDIZIONI - MERA CESSAZIONE DEI PAGAMENTI - INSUFFICIENZA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358755-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA - INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONDIZIONI - MERA CESSAZIONE DEI PAGAMENTI - INSUFFICIENZA - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Lo stato di insolvenza che, a norma dell'art 1186 cod civ, faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, e costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilita da parte di quest'ultimo di far fronte ai propri impegni. La facolta di esigere l'immediata prestazione e condizionata soltanto ad uno stato di sbilancio economico che, pur non identificandosi con la semplice cessazione dei pagamenti, non vada al di la di un'alterazione dell'equilibrio patrimoniale del debitore e che, mentre giustifica la decadenza del termine, consenta peraltro l'effettuazione dell'obbligazione promessa. L'accertamento in concreto di uno stato di sbilancio economico cosi inteso, costituisce compito del giudice di merito, in quanto presuppone la valutazione di specifiche inadempienze o di circostanze idonee ad integrare la situazione di pregiudizio patrimoniale dinanzi riferita; tale indagine, pertanto, si sottrae al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, quando risulti logicamente adeguata e immune da vizi giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)