Sez. 1, Sentenza n. 1750 del 18/05/1976 (Rv. 380521 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELLO ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA - PRESUPPOSTO - STATO DI INSOLVENZA - NOZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELLO ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA - PRESUPPOSTO - STATO DI INSOLVENZA - NOZIONE.*
Lo stato di insolvenza che, a norma dell'art 1186 cod civ, faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, e costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile la impossibilita da parte di quest'ultimo di far fronte ai propri impegni. Poiche la finalita perseguita con detta norma e quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, con l'accelerare l'esecuzione dell'obbligazione, non puo dubitarsi che l'insolvenza ivi prevista non postula necessariamente un collasso economico, ma solo l'impotenza a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. (Conf 1783/72, mass nn 358755, 358756).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)