Sez. 2 - , Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023 (Rv. 668046 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE | Nullità della citazione per indeterminatezza del “petitum” o della “causa petendi” - Sanabilità con le precisazioni e modificazioni consentite dall’art. 183, comma 6, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE
Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi", non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. – presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)