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Sez. 1, Sentenza n. 91 del 08/01/2007 (Rv. 593656 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Riforma della sentenza dichiarativa della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della "edictio actionis" - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Decisione nel merito da parte del giudice di appello - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593656-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Il caso di erronea dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della "edictio actionis" non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 cod. proc. civ., di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, sicché quest'ultimo è tenuto a trattare la causa nel merito, considerata altresì la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione ed atteso il carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)