Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 195 del 1983
Massime (1)
Massima n. 16232
- Reato in genere
- Emissione di assegni a vuoto
- Trattamento sanzionatorio per i "casi più gravi"
- Reclusione
- Applicabilità
- Questione già decisa sotto alcuni profili e, per i restanti, risolta in via di principio
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. con precedente sentenza, risolutiva in via di principio delle restanti censure proposte dal giudice rimettente in ordine agli altri parametri costituzionali. - S. n. 131/1970.
Norme impugnate
- art. 116, n. 2) r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, n. 2, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1980 dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Romano Salvatore, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Nardò con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nella parte in cui per "i casi più gravi" consente di punire l'emissione di assegni a vuoto con la reclusione in riferimento agli artt. 25, 24, 13, 55 e segg. 70 e 101 e segg. e 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la questione, in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione, è stata già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 131 del 1970; che le restanti censure, riguardanti, da un lato, una sanzione dententiva al di fuori dell'astratta previsione di legge (art. 13) con possibili diseguaglianze, e dall'altro una "delega" di natura legislativa al potere giudiziario (artt. 55 e segg. 70 e 101 e segg.), sono già implicitamente confutate dalla citata pronunzia; che questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità delle espressioni normative che fanno ricorso a nozioni o concetti di uso comune, per i quali non si richiede al giudice un impegno diverso dal normale compito di interpretazione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 25, 24, 13, 55 e segg. 70, 101 e segg. e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze