diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 195 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-23, depositata il 1983-06-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:195
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16232

  • Reato in genere
  • Emissione di assegni a vuoto
  • Trattamento sanzionatorio per i "casi più gravi"
  • Reclusione
  • Applicabilità
  • Questione già decisa sotto alcuni profili e, per i restanti, risolta in via di principio
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. con precedente sentenza, risolutiva in via di principio delle restanti censure proposte dal giudice rimettente in ordine agli altri parametri costituzionali. - S. n. 131/1970.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, n. 2, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1980 dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Romano Salvatore, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 1980; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Nardò con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nella parte in cui per "i casi più gravi" consente di punire l'emissione di assegni a vuoto con la reclusione in riferimento agli artt. 25, 24, 13, 55 e segg. 70 e 101 e segg. e 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la questione, in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione, è stata già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 131 del 1970; che le restanti censure, riguardanti, da un lato, una sanzione dententiva al di fuori dell'astratta previsione di legge (art. 13) con possibili diseguaglianze, e dall'altro una "delega" di natura legislativa al potere giudiziario (artt. 55 e segg. 70 e 101 e segg.), sono già implicitamente confutate dalla citata pronunzia; che questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità delle espressioni normative che fanno ricorso a nozioni o concetti di uso comune, per i quali non si richiede al giudice un impegno diverso dal normale compito di interpretazione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 25, 24, 13, 55 e segg. 70, 101 e segg. e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze