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Sez. U, Sentenza n. 3520 del 20/03/1992 (Rv. 476382 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere | Sospensione del processo in attesa della decisione di altre controversie - Esclusione - Nuova attività istruttoria delle parti - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1992-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476382-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere

Il carattere particolare del giudizio di rinvio - che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata - inibisce alle parti ogni nuova attività istruttoria od assertiva che non dipenda strettamente dalle statuizioni della S.C. ed impedisce al giudice di sospendere il processo in attesa della decisione di altre controversie, che, comunque definitive, non potrebbe influire sulla pronuncia da adottare nel procedimento di rinvio se non attraverso la violazione dei limiti propri di tale giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)