Sez. U, Sentenza n. 1007 del 28/01/2002 (Rv. 551896 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Giudizio di rinvio dinanzi alla sezione disciplinare a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione - Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività - Nuova attività istruttoria delle parti - Inammissibilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, il processo che si celebra dinanzi alla sezione disciplinare del CSM a seguito dell'annullamento della precedente sentenza da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, si connota, come ogni giudizio di rinvio, per il suo carattere chiuso, sicché alle parti è inibita ogni ulteriore attività assertiva e probatoria, non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte di cassazione, e il giudice di rinvio è vincolato non solo in ordine ai principi di diritto affermati dalla sentenza di legittimità, ma anche ai presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente; ne consegue che viola il suddetto principio la sentenza della sezione disciplinare che, lungi dal limitarsi a risolvere la questione rimessagli in base ai criteri indicati nella pronuncia rescindente, ammetta lo svolgimento di una nuova fase probatoria rivolta all'accertamento di fatti già in precedenza appurati e costituenti il presupposto del principio di diritto affermato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Pen. art. 545, Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)