Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 17/09/1970 (Rv. 347358 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA.*
Il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per effetto del disposto combinato degli artt 371, comma terzo e 366 cod proc civ, deve contenere a pena d'inammissibilita, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo che non sia necessario far ricorso ad altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei fatti medesimi. Tale principio, non implica, tuttavia, che l'esposizione di tali fatti debba necessariamente precedere l'indicazione dei motivi di ricorso, per cui il precetto di legge deve ritenersi osservato nel caso in cui i fatti di causa possano desumersi dal contenuto stesso delle censure mosse alla sentenza impugnata. (Conf 2045-68, mass n 334139).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)