Sez. 1, Sentenza n. 2045 del 20/06/1968 (Rv. 334139 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONTENUTO E FORMA - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA.*
Il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per effetto del combinato disposto degli artt. 371 terzo comma e 366 cod.proc.civ. deve contenere a pena di inammissibilita, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, in modo che non sia necessario far ricorso ad altre fonti per rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei fatti medesimi. Detto principio puo ritenersi osservato nella ipotesi in cui gli elementi medesimi possono desumersi dalle censure mosse nello stesso ricorso alla sentenza impugnata, ma non anche quando i motivi non contengano alcun elemento idoneo a far conoscere, sia pure indirettamente i fatti che hanno dato origine alla controversia. (V. 461-68, mass. N.331491 n.2010-67, mass. N.329058 n.1781, mass. N. 323476).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)