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Sez. 3, Sentenza n. 12747 del 18/10/2001 (Rv. 549735 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549735-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, in una situazione processuale caratterizzata dalla circostanza che il chiamato non ha contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l'attore non ha proposto domande nei confronti del chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)