Sez. 1, Sentenza n. 13684 del 13/06/2006 (Rv. 590693 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Condanna del delegato al risarcimento - Regresso nei confronti del delegante - Impugnazione inerente esclusivamente al rapporto di garanzia impropria - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'attore - Necessità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorché il convenuto intende esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all'attore, sussiste solo e fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e quindi viene meno quando l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia senza investire la domanda principale; conseguentemente, non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario che abbia agito per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ove sia impugnato esclusivamente il capo della sentenza che ha ridotto l'importo della somma posta a carico del Comune in via di regresso, ferma restando la condanna del Consorzio delegato all'esecuzione dell'opera nei confronti del proprietario, essendo passato in giudicato il relativo capo di pronuncia per difetto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)